Sia il comma 6 dell’art. 121 della legge che regola questo famoso Superbonus che l’art. 2055 del Codice Civile stabiliscono che quando il danno è imputabile a più persone, tutte le persone sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Quindi si potrebbe dire che quando più soggetti lavorano per lo stesso obiettivo, sono tutti solidalmente responsabili nel confronti del loro cliente o committente.
Abbiamo già visto in un precedente video chi farà i controlli, l’Enea per quanto riguarda tutta la parte dei requisiti tecnici dei materiali utilizzati e dei lavori eseguiti e chiaramente l’Agenzia delle Entrate per tutto quanto riguarda la parte più fiscale di diritto al recupero del credito d’imposta.
Il superbonus ha messo in campo una serie di agevolazioni non indifferenti, che sia facile raggiungerle è un altro discorso ma per chi ci riesce chiaramente sarà necessario fare molta attenzione a tutti i soggetti coinvolti poiché è normale che in caso di violazione ci possa essere un concorso delle persone coinvolte, certo c’è da considerare che in Italia stabilire di “chi è la colpa” non è assolutamente facile credo men che meno in questa situazione in cui le figure coinvolte sono veramente tante e la normativa da rispettare non è per nulla facile!
Vediamo allora di capire quali sono i soggetti solidalmente responsabili ed in che misura.
Come dice il codice civile tutte le persone a cui il danno è imputabile sono tenute al risarcimento del danno quindi…tutti!
Contribuente, architetti, geometri, ingegneri, fornitori, commercialisti quindi ognuno è responsabile per la propria parte, è chiaro che un termotecnico non sarà responsabile con problematiche connesse alle asseverazioni ad esempio del sismabonus così come invece uno strutturista non risponderà di errori degli impianti e del cappotto.
È sicuramente tutto molto ingarbugliato ma cosa c’è di facile in una legislatura?
Sappiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già dichiarato che si limiterà alla verifica documentale e quindi della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, quindi fatture e bonifici, titolari della proprietà secondo la decadenza dei termini vale a dire:
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui si è dichiarata la detrazione, o entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui si è optato per la cessione del credito.
Chiaramente coloro che riceveranno la notifica sono i beneficiari quindi il contribuente che ha utilizzato il credito ed eventualmente i fornitori con i quali si è fatto lo sconto in fattura.
Quindi nel caso appunto di concorso nella violazione sia il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura che eventualmente il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della detrazione sia delle sanzioni, che degli interessi che chiaramente della detrazione.
Chiaramente questo concorso andrà dimostrato vale a dire che sarà necessario stabilire la concreta capacità di favorire la violazione.
Proviamo a fare qualche ipotesi di controlli da parte dell’Agenzia Entrate, ipotizziamo di avere la possibilità di recuperare un credito di 50.000euro che con il 110% vuol dire poter portare a credito 55.000.
Se la detrazione è stata utilizzata direttamente dal contribuente nella dichiarazione annuale il recupero fiscale avverrà chiaramente solo nei confronti del contribuente.
Nel caso che il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura chiaramente la notifica di accertamento arriverà al contribuente ma anche al fornitore se dovesse essere accertato il concorso nella violazione, sappiamo che in caso di sconto in fattura il fornitore potrà a sua volta portare in detrazione dalla sua dichiarazione dei redditi il credito o cederlo ma se il fornitore anziché 55.000 si porta in detrazione ad esempio 58.000 chiaramente non è corretto oppure ancora se il fornitore porta in detrazione il credito in compensazione di imposte che non possono essere utilizzate per la compensazione, anche in questo caso subirà un accertamento.
Parliamo poi ancora dei professionisti che devono rilasciare le attestazioni e le asseverazione se la perdita del credito dovesse derivare da una infedele dichiarazione allora anche a loro potrebbe essere attribuita l’ipotesi di concorso nella violazione. Ecco perché ai tecnici è stato imposto di stipulare una polizza di assicurazione con dei massimali adeguati al fine di garantire ai propri clienti un eventuale risarcimento in caso di errori poiché sappiamo che una attestazione non vera o non corretta comporta la decadenza dal beneficio.
Chiariamo una cosa molto importante che l’accertamento arriva al beneficiario quindi al contribuente che ha eseguito i lavori per rivalersi sugli eventuali tecnici sarà chiaramente necessario avviare una causa civile.
Quindi potremo concludere, come ho detto fin dall’inizio, che serve formare un gruppo di lavoro fatto di professionisti qualificati, che lavori in stretta sinergia e sarà anche necessario scegliere una impresa che possa dare buone garanzie.