Abbiamo parlato molto di superbonus 110%, è scontato che abbiamo imparato quasi tutto, ormai è passato un anno da quando abbiamo iniziato a parlare di questo bonus, e magari ci siamo dimenticati di un punto fondamentale della legge ossia che questo superbonus è utilizzabile non solo per una abitazione ma bensì su due abitazioni possedute da un unico proprietario!
Possiamo quindi pensare ad una riqualificazione anche delle nostra case al mare, in montagna, al lago, insomma possiamo utilizzare questa grande agevolazione per migliorare le nostre abitazioni ovunque esse siano!
Questa non è una cosa da poco!
Quindi alla domanda si può applicare il superbonus 110% alle seconde case la risposta è chiaramente si, anzi è proprio previsto per legge!
Anzi meglio, la normativa dice chiaramente che si può utilizzare l’agevolazione su un massimo di due immobili intestati alla medesima persona indipendentemente dal fatto che siano prima o seconda casa, quindi uno potrebbe utilizzare questo superbonus su una prima casa ed una seconda casa o anche su due abitazioni acquistate come seconda casa.
Fanno eccezione a questa regola gli interventi antisismici che se inseriti in zona sismica 1 – 2 o 3 non hanno limiti, ed i lavori sulle parti comuni dei condomini vale a dire che sono proprietario di più appartamenti all’interno di un condominio e vengono eseguiti i lavori sulle parti comuni non viene preso in considerazione il numero di unità abitative, è stato espressamente chiarito che in qualsiasi caso sono riconosciuti gli interventi effettuati sulle parti comuni senza guardare al limite di unità abitative previste.
Il limite entra in gioco quando si va ad intervenire sulle singole unità abitative quindi, ad esempio se ho tre appartamenti in condominio e grazie al fatto che il condominio interviene sulle parti comuni con un lavoro trainante, come ad esempio il cappotto, ed io eseguo dei lavori sul mio appartamento come ad esempio la sostituzione di una vecchia caldaia con una in classe A e sostituisco i serramenti e voglio utilizzare il superbonus al 110% lo potrò fare solo su due unità abitative all’interno del condominio mentre potrò continuare ad utilizzare la detrazione in caso di altre proprietà in altri condomini in cui si intervenga sulle parti comuni.
Questo chiarimento non è cosa da poco! Poiché è possibile possedere ad esempio tre appartamenti in un condominio che delibera di fare i lavori sulle parti comuni e quindi utilizzare la detrazione ma poi posso tranquillamente utilizzare il 110% anche sulla villa in cui magari abito!
Da questa agevolazione sono sempre escluse le abitazioni di categoria A1 A8 ed A9, ossia le abitazioni di tipo signorile, le ville di lusso ed i castelli o palazzi di particolare pregio artistico e storico.
Le regole sono sempre le stesse, i lavori possono essere eseguiti dalle persone finché che posseggono o detengono un immobile, si devono eseguire i lavori trainanti per poter utilizzare il bonus che vi ricordo sono gli interventi di isolamento termico oramai comunemente chiamato cappotto per almeno il 25% della superficie disperdente, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda e gli interventi antisismici.
Ricordiamo che se eseguiamo almeno uno dei lavori trainanti possiamo portare in detrazione al 110% anche altri lavori chiamati trainati come l’impianto fotovoltaico con le batterie di accumulo, la posa delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la sostituzione dei serramenti, ma soprattutto ricordiamo che dobbiamo rispettare il miglioramento delle due classi energetiche.
Rimangono invariati anche i termini per eseguire i lavori vale a dire fino al 30 giungo 2022 per le singole abitazioni come le ville unifamiliari, fino al 31 dicembre 2022 per i condomini e fino al 31 dicembre 2023 per gli IACP.