Proviamo a fare un piccolo approfondimento su quelli che sono i lavori trainanti da eseguire obbligatoriamente per poter usufruire della detrazione del 110%.
Ricordiamo innanzitutto che è fondamentale che la classe energetica dell’immobile sul quale andiamo ad intervenire abbia un miglioramento di due classi energetiche.
Una novità che si è meglio chiarita in questi giorni è che l’immobile sul quale si va ad intervenire deve essere regolare dal punto di vista urbanistico, poiché il tecnico che effettuerà l’asseverazione dovrà anche accertarne la regolarità urbanistica.
I lavori trainanti sono fondamentalmente due o meglio, sono quelli che più ci interessano:
primo : l’isolamento termico a cappotto sulle superfici opache verticali ed orizzontali dell’involucro dell’edificio, l’incidenza dell’intervento deve essere superiore al 25% della superficie complessiva disperdente del fabbricato sia esso una casa singola, una villa a schiera o un condominio.
secondo: la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente con un impianto centralizzato di riscaldamento o raffrescamento nel caso si vada ad installare una pompa di calore reversibile ed alla produzione di acqua calda sanitaria.
anche la sostituzione della sola caldaia a condizione che sia di classe a può dare accesso al 110%.
Per isolamento termico dell’involucro dell’edificio si intende le pareti verticali escluse chiaramente porte e finestre, le orizzontali intese come solai di copertura o pavimenti controterra e le superfici inclinate come le falde del tetto, in ogni caso devono essere sempre superfici di locali riscaldati! L’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie lorda complessiva disperdente.
I materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del ministero dell’ambiente del 2017 mentre i requisiti di trasmittanza termica devono rispettare i criteri definiti dal decreto 63 del 2013 e successive modifiche.
I limiti di spera riconosciuti nel decreto rilancio per la posa del cappotto sono i seguenti:
50.000,00 per gli immobili unifamiliari o per le unità comunque indipendenti che abbiano almeno due ingressi indipendenti;
40.000,00 per ogni unità abitativa in condomini da due ad otto unità;
30.000,00 per ogni unità abitativa in condomini oltre otto unità abitative.
Proviamo a fare un esempio per non dare nulla di scontato, se abbiamo un condominio con 20 abitazioni 8 saranno moltiplicati per 40.000,00 gli altri 12 per 30.000,00 per un totale di euro 680.000,00 ammissibile alla detrazione! Ricordiamo sempre che deve esserci un miglioramento della classe energetica dell’intero condominio.
Passiamo ora all’impianto di riscaldamento, in questo caso dobbiamo distinguere che si parli di case unifamiliari piuttosto che di condomini.
Per quanto riguarda i condomini è possibile usufruire della detrazione a condizione che si sostituisca l’impianto centralizzato esistente con la posa di caldaie a condensazione ma che siano di classe A, utilizzo di impianti a pompa di calore ibridi o geotermici, di impianti di microcogenerazione ed impianti a collettori solari.
Per questi interventi i limiti di spesa sono 20.000,00 per ogni unità immobiliare fino ad 8 unità, 15.000,00 per i condomini con più di 8 unità.
Per quanto riguarda invece un edificio unifamiliare, gli interventi sono gli stessi dei condomini, ma cambia il limite di spesa che è di 30.000,00 Euro.
I lavori per poter far un buon intervento di riqualificazione possono sembrare banali, occorre comunque porre molta attenzione alla scelta migliore da fare per non dover affrontare costi non previsti e riuscire a migliorare di due classi la classe energetica dell’immobile sul quale andiamo ad intervenire.