AGGIORNAMENTI GENNAIO 2021 – NOVITA’ SUPERBONUS 110% DOPO LA MANOVRA DI BILANCIO 2021
Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2021 n. 178 approvata il 30 dicembre 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in vigore dal 01 gennaio 2021 sono state apportate alcune modifiche di non poco conto ai bonus legati alla casa in particolare in merito all’oramai famoso superbonus 110%.
Partirei dal fare un riepilogo di quali erano le condizioni per poter accedere al superbonus ed insieme vediamo le varie modifiche apportate sui singoli punti fondamentali di questa importantissima agevolazione fiscale, introdotta per il rilancio di un settore fortemente in crisi e non solo a causa della pandemia.
DURATA DELL’AGEVOLAZIONE
All’inizio il bonus era previsto per le spese documentate sostenute a partire dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ecco la prima grande modifica: la proroga al 30 giugno 2022, con queste variabili:
1 – per i condomini o proprietari di immobili fino a quattro unità abitative che al 30 giugno 2022 abbiano effettuato almeno il 60% dei lavori è possibile ottenere il beneficio anche sulle spese sostenute entro e fino al il 31 dicembre 2022;
2 – per le case popolari la proroga vale subito fino al 31 dicembre 2022 con proroga con gli stessi criteri del 60% dei lavori al 31 dicembre, estensione fino al 30 giugno 2023.
LAVORI PER I QUALI È AMMESSA LA DETRAZIONE
Sapevamo che si poteva ottenere il superbonus per determinati tipi di lavori trainanti che ormai sappiamo essere tre: involucro, impianti ed antisismici, bene, sull’involucro il primo cambiamento, la definizione della precedente stesura era: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro degli edifici, nell’approvazione della legge di bilancio rientra anche il tetto. Quindi i lavori sulla coibentazione del tetto vengono ora inseriti fra i lavori di coibentazione senza limitare il concetto di superficie di dispersione, se vi ricordate avevamo detto che andava isolata l’ultima soletta dell’immobile a contatto con il sottotetto non abitabile o comunque si parlava di isolamento delle pareti a contatto con l’esterno o ambiente non riscaldato, bene oggi nei nostri conteggi se andiamo ad isolare anche il tetto dovremmo conteggiare appunto quest’ultima superficie.
Su questo punto dovrà arrivare presto il primo chiarimento poiché la nuova stesura parla di tetto e non delle pareti verticali del sottotetto, se è vero che la coibentazione deve riguardare locali riscaldati come devono essere considerate le pareti verticali del sottotetto?
LAVORI TRAINATI
Sappiamo che era anche possibile portare in detrazione alcuni lavori chiamati trainati che, devono essere eseguiti congiuntamente con uno dei tre lavori trainanti, anche per questi sono state apportate alcune modifiche, ad esempio si possono portare in detrazione i lavori per l’eliminazione di barriere architettoniche, gli impianti fotovoltaici sono detraibili anche se installati su immobili pertinenziali
e, per quanto riguarda le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono stati modificati i massimali che oggi sono: 2000,00 Euro per i singoli edifici, 1500,00 Euro per condomini che installano fino ad 8 colonnine abitative e 1200,00 Euro per i condomini che installino più di 8 colonnine.
EDIFICI SUI QUALI SI PUO’ INTERVENIRE
I lavori possono interessare, edifici unifamiliari e relative pertinenze, parti comuni di edifici di più proprietà, ossia i condomini, singole unità all’interno di edifici in condominio, unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi, su quest’ultimo caso sono già stati fatti parecchi chiarimenti ma l’ultima modifica apportata chiarisce ancora meglio che l’unità funzionalmente indipendente deve essere dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva fra il gas, l’approvvigionamento idrico, per l’energia elettrica e l’impianto di riscaldamento.
EDIFICI PRIVI DI CERTIFICATO ENERGETICO
Nella prima stesura della legge si parlava di edifici con certificato energetico, tant’è che uno dei requisiti fondamentali per poter beneficiare della detrazione era quella di migliorare almeno di due classi energetiche la classificazione dell’immobile dopo i lavori di riqualificazione, oggi sappiamo che possiamo intervenire anche sugli immobili privi di certificato energetico, purchè dopo la loro riqualificazione si raggiunga la classe energetica in fascia A.
BENEFICIARI DEL SUPERBONUS
Ricordiamo che possono essere beneficiari del superbonus, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per un numero massimo di due abitazioni, la manovra prevede che possa accedere al 110% anche un unico proprietario di un immobile composto da non più di 4 abitazioni distintamente accatastate. Cambiamento importante e per certi aspetti decisivo, potranno rientrare in questo caso parecchie abitazioni lasciate fuori dal beneficio! Si attende però anche per questo punto un chiarimento ossia, come devono essere considerate le pertinenze distintamente accatastate, se un unico proprietario ha una casa con 4 appartamenti e 4 autorimesse distintamente accatastate come può comportarsi?
SPESE SOSTENUTE DAI CONDOMINI
Un altro importante punto riguarda le spese sostenute dai condomini dove oggi si stabilisce che se l’assemblea approva di effettuare dei lavori sul condominio, si possa deliberare a maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi, che la spesa sostenuta si possa imputare solo ad alcuni condomini, purchè questi ne siano chiaramente consenzienti.
POLIZZE PROFESSIONALI
Sappiamo che in questo processo di lavori per la riqualificazione energetica dei nostri immobili le figure coinvolte sono parecchie non solo gli artigiani che eseguiranno i lavori ma anche i professionisti ai quali era richiesta una polizza specifica per le dichiarazioni di asseverazione che dovranno rilasciare per l’inizio dei lavori, oggi non è più richiesta una polizza specifica se la polizza che hanno in essere prevede questo tipo di garanzia, rimane fermo però il massimale di 500.000,00 Euro, con comunque specifiche garanzie per il superbonus soprattutto nei massimali.
MASSIMALI
I massimali di costo stabiliti per i vari interventi ammessi in detrazione rimangono invariati, vengono però aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati da sisma nei comuni interessati dagli eventi sismici che abbiano dichiarato lo stato di emergenza a partire dal 01 gennaio 2009.
PERIODO DI DETRAZIONE
Sapevamo che era possibile portare in detrazione i costi in 5 anni, per i costi sostenuti nel 2022 si potranno portare in detrazioni in quattro anni, vale comunque sempre la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
INFINE CARTELLO DI CATIERE
Infine un obbligo in più, ma questo facile, occorre esporre sull’immobile dove si stanno eseguendo lavori di riqualificazione che beneficeranno della detrazione del 110%, con le indicazioni “ accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Ricordiamo che la riqualificazione deve portare al miglioramento di due classi energetiche ed il fabbricato sul quale andiamo ad intervenire deve avere il certificato di stato legittimo e deve essere conforme alle normative urbanistiche.