Quando dico che una casa non è per sempre è veramente così, spesso sento coppie che quando cercano casa mi dicono che sarà la casa della loro vita, sicura di quel pezzo di vita, non può essere per sempre, le cose cambiano, la vita ci porta a fare scelte che non avremmo mai pensato ed allora vediamo cosa succede alla casa in proprietà di una coppia con figli o senza figli che si separa.
Ci sono parecchi punti da tenere in considerazione in merito alla casa coniugale, quella che fino al giorno in cui si decide di separarsi era la casa in cui si viveva, intanto vediamo di chi è la proprietà della casa.
Ricordiamo che in regime di separazione dei beni tutti i beni acquistati dopo il matrimonio rimangono di proprietà di chi ne ha sostenuto la spesa intestandosi appunto l’immobile;
in regime di comunione dei beni tutti gli acquisti effettuati dopo il matrimonio sono di proprietà al 50% per entrambi i coniugi;
oppure il coniuge potrebbe essere proprietario della casa perché acquistata prima del matrimonio; oppure averla avuta in eredità o in donazione.
Chiaramente i coniugi che decidono di separarsi in modo consensuale possono anche trovare un accordo per quanto riguarda l’assegnazione dell’abitazione possono quindi decidere se rimane in capo al proprietario o all’altro coniuge.
Vedremo poi che una recentissima sentenza della corte di cassazione del 29 luglio 2021 ha stabilito che in fase di divorzio, dopo chiaramente il periodo di separazione consensuale, possa esserci il trasferimento dei beni senza passaggio dal notaio, torniamo ora a capire che fine fa la casa coniugale se non c’è un accordo consensuale e quindi si parla di separazione giudiziale.
La regola di solito è che la casa spetta al coniuge a cui vengono affidati i figli indipendentemente che ne sia proprietario. Tale diritto cesserà solo quando i figli andranno a vivere altrove o acquisteranno la totale indipendenza economica.
Proviamo ad analizzare vari casi:
se non ci sono figli, la casa rimarrà del proprietario indipendentemente che questo sia avvenuto per acquisto, donazione o eredità, quindi del marito o della moglie; se la casa era in comproprietà perché acquistata dopo il matrimonio in regime di comunione legale allora i due dovrebbero trovare un accordo che potrebbe essere anche quello di vendere l’immobile e divedere il ricavato, se proprio non si raggiunge questo accordo allora il giudice potrà decidere se procedere con la separazione del bene, se è possibile, oppure alla vendita coattiva.
Vediamo cosa succede se ci sono dei figli
se sono figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autosufficienti dal punto di vista economico o portatori di handicap. La casa viene assegnata dal giudice al coniuge con cui andranno a vivere i figli,
chiaramente si tratta di un godimento provvisorio fino a quanto di figli saranno o maggiorenni o raggiungano l’indipendenza economica o se sia stata comunque fissata una scadenza prefissata, in questo caso l’effettivo proprietario dell’immobile ha il divieto assoluto di disporre dell’immobile stesso.
Le stesse regole valgono anche se una coppia non è spostata ma in caso di convivenza di fatto.
Come abbiamo detto prima una cosa molto importante è la possibilità di trasferire al coniuge o ai figli la casa di proprietà senza passare dal notaio, come ha stabilito la sentenza di cassazione a sezioni unite in cui ha chiarito che è possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli, senza passare obbligatoriamente dal notaio.
Il caso che ha fatto discutere è quello di una coppia che ha raggiunto l’accordo di divorzio producendo già al giudice tutti i documenti necessari per il trasferimento della proprietà, molto semplicemente i coniugi hanno prodotto:
la dichiarazione di conformità dello stato di fatto dell’immobile dei dati catastali ed urbanistici quindi la famosa conformità urbanistica e catastale che permette la commerciabilità di un immobile;
una perizia giurata con allegato l’attestato di prestazione energetica, le dichiarazioni di conformità degli impianti, inoltre i coniugi hanno presentato anche una dichiarazione in cui si impegnavano ad effettuare le operazioni per la trascrizione e le volture a loro spese, a questo punto il comportamento della dottrina poteva essere:
più restrittivo, in cui non veniva presa in considerazione la volontà di trasferimento immobiliare ma ci si limitava a rispettare la volontà in merito all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento;
oppure si prendevano in considerazione tutte le volontà dei coniugi anche quella di trasferire gli immobili ma si rimandava ad effettuare l’atto di trasferimento da un notaio, infine la posizione invece presa è stata quella di accettare gli accordi presi come una negoziazione globale di tutti i rapporti tra i coniugi prendendo in considerazione anche la volontà di trasferimento dei diritti patrimoniali considerando questi accordi come contratti tipici considerandolo quindi come un accordo insindacabile inoltre se la documentazione necessaria ad effettuare il trasferimento è completa il giudice non può far altro che considerare il trasferimento valido a tutti gli effetti dichiarando la sentenza di divorzio valida per il trascrizione della nuova proprietà.