Si potrebbe inizia la storia del superbonus 110% veramente con un c’era una volta!
Ebbene si, c’era una volta il decreto rilancio Italia del 01 luglio 2020 n. 34 che consentiva la possibilità di portare le detrazioni del bonus casa, dell’ecobonus e del sismabonus al 110% a determinate condizioni e seguendo precise regole!
Forse a luglio 2020 queste regole erano talmente precise da diventare alla fine complicate al punto di dover dar inizio ad un intenso balletto di decreti attuativi, chiarimenti, modifiche e nuove regole.
Già ad agosto 2020 arrivata il primo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella quale si chiariva che l’intervento come superbonus era limitato ai soli immobili residenziali e si dava un primo chiarimento su quali erano esattamente le abitazioni funzionalmente indipendenti.
Ad ottobre arrivano finalmente i decreti attuativi con l’indicazione dei requisiti tecnici da rispettare nei lavori da eseguire e chiarimenti sulle asseverazioni dei tecnici.
Finalmente nella legge di Bilancio 2021 arriva la prima grande novità vale a dire la proroga dei termini di ultimazione lavori ed altre grandi novità in tema di lavori che possono utilizzare la superdetrazione come ad esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Infine arriviamo all’approvazione e conversione in legge del decreto semplificazioni dopo l’approvazione del piano da parte del consiglio europeo avvenuta il 13 luglio scorso.
Finalmente oggi si può mettere un punto fermo alla storia e quindi alle regole per i lavori del 110% e la grande novità riguarda lo strumento urbanistico per comunicare l’inizio dei lavori che ormai sappiamo essere la CILA che è stata estesa anche alle parti strutturali ed ai prospetti degli edifici ed è anche stato chiarito che sarà possibile presentare varianti senza annullare la comunicazione asseverata quindi le variazioni potranno essere comunicate a fine lavori e saranno parte integrante della Cila già presentata.
Altre importanti novità riguardano il cappotto termico ed il cordolo sismico che non saranno conteggiati nelle distanze tra edifici, tutte queste novità vogliono finalmente dare il giusto peso a questa grande opportunità e far si che sempre più persone abbiamo meno paura e possano affrontare questi lavori e riqualificare il nostro vecchio patrimonio immobiliare.
La grande novità, vale a dire un modello CILA valido su tutto il territorio nazionale servirà appunto a comunicare l’inizio lavori di tutti gli interventi che rientrano nel superbonus compresi quelli che riguardano le parti strutturali degli edifici ed i prospetti, esclusi solo i lavori che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, potranno quindi essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata la CILA da alcuni già ribattezzata “Cila-superbonus”.
La Cila sarà unica a livello nazionale senza necessità di recepimento da parte delle Regioni che come sappiamo ad esempio, per la modulistica unica edilizia, ogni regione ha apportato grandi modifiche così che ogni regione ha una propria modulistica e proprie interpretazioni!
Ricordiamo che questa Cila superbonus non potrà essere utilizzata per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici. Nella Cila dovranno essere riportati gli estremi dell’originale permesso di costruire o del documento che ha legittimato la costruzione dell’immobile, per gli edifici più vecchi sarà sufficiente dichiarare che la costruzione è stata completata prima del 1 settembre 1967. In ogni caso non sarà necessaria l’attestazione di stato legittimo dell’immobile questo era uno dei punti più difficili da superare per via dei grossi problemi anche a reperire i documenti presso le amministrazioni comunali.
Se da un lato questo agevolerà sicuramente il processo dei lavori del superbonus accelerando i tempi di inizio dei lavori, dall’altro certo è che sarebbe stata una buona occasione per sanare il nostro patrimonio edilizio anche perché’ comunque in caso di vendita di un immobile sarà necessario procedere alla ormai famosa conformità urbanistica!
Quindi a tal proposito è opportuno sottolineare quali saranno i motivi di decadenza dei benefici previsti che chiaramente saranno validi solo per il superbonus. La decadenza da questo beneficio si avrà per:
- mancata presentazione della Cila
- interventi realizzati in difformità dalla Cila
- assenza del titolo abilitativo che aveva previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne aveva consentito la legittimazione, come ad esempio un condono o dell’attestato che la costruzione è stata ultimata prima del 1 settembre 1967
- ed infine chiaramente ci sarà decadenza del contributo per la non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dal superbonus, ad esempio una su tutte una falsa dichiarazione di miglioramento di due classi energetiche dell’immobile che ricordo è il requisito fondamentale!
Fin qui tutto ok, direi che la nostra favola sta per avere un lieto fine, è diventato tutto più chiaro, in alcuni casi forse, ma sottolineo forse, un po’ più semplice il lieto fine potrebbe essere quello prospettato e confermato in merito alla proroga sia dei lavori ma anche e soprattutto della possibilità di recupero del credito con lo strumento della cessione del credito e lo sconto in fattura.
Infatti grazie all’approvazione del PNRR con la proroga fino al 2022 ed in alcuni casi fino al 2023 diventa anche più certa la possibilità di poter utilizzare questi strumenti di recupero del credito, fino ad oggi questa possibilità era appunto stata congelata in attesa dell’approvazione definitiva del PNRR da parte del consiglio europeo, quindi si che si potevano ultimare i lavori anche nel 2022 o 2023 ma il recupero del credito con la cessione o lo sconto in fattura si poteva utilizzare solo per i lavori effettuati nel 2021, ora chiaramente dovremmo aspettare l’approvazione della legge di Bilancio 2022 che ufficializzerà la nuova possibilità oltre appunto all’ulteriore proroga dei termini di ultimazione dei lavori.