Cessione del credito o sconto in fattura? [quale scegliere?]

Facciamo il punto sulle due alternative alla detrazione diretta in dichiarazione previste dall’articolo 121 del DL rilancio n. 34/2020, ossia lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Oramai sappiamo che il superbonus da diritto ad una detrazione molto più elevata degli altri bonus ossia il 110% e non in 10 anni ma bensì in cinque anni!

La detrazione è appunto usufruibile fino alla concorrenza massima dell’imposta lorda del contribuente o meglio per dirla in parole semplici se pago 10.000,00 euro di tasse posso utilizzare al massimo questi 10.000,00 quindi se la detrazione alla quale ho diritto è di 8.000,00 perfetto ma se la detrazione alla quale avrei diritto è di 12.000,00 rischio di perdere i 2.000,00 Euro, perché dobbiamo assolutamente sapere che non è possibile portare in detrazione le rimanenze negli anni successivi e tanto meno chiederle a rimborso.

Quindi il legislatore ha concesso altre due forme di detrazione vale a dire lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Cerchiamo di approfondire queste due soluzioni di recupero dei costi che andremo a sostenere non solo per la riqualificazione energetica dei nostri immobili con il superbonus al 110% ma anche per tutti gli altri lavori di ristrutturazione che andremo a fare sulle nostre abitazioni come ad esempio per le ristrutturazioni edilizie, interventi antisismici, restauro delle facciate, impianto fotovoltaico.

Lo sconto in fattura di fatto consiste in un contributo sotto forma appunto di sconto in fattura per un ammontare massimo pari al corrispettivo del fornitore il quale a sua volta lo recupererà maturando un credito verso l’erario da usare in compensazione oppure potrà a sua volta cederlo a terzi.

Il vantaggio per il cliente è sicuramente quello di non dover esborsare alcuna somma di denaro.

Sarà necessario dare comunicazione all’agenzia delle entrate di questa scelta e sarà necessario che questa comunicazione sia inviata insieme al visto di conformità in forma telematica.

Nel caso di questa scelta il fornitore chiaramente si espone finanziariamente, in quanto non viene materialmente pagato a fronte della sua prestazione ma matura un credito che potrà portarsi a sua volta in detrazione oppure se ha bisogno di smobilizzare questo credito dovrà a sua volta cederlo.

Chiaramente a fronte di questa ultima considerazione, ossia che il fornitore non abbia alcun incasso ci si può anche accordare con il fornitore per uno sconto parziale, semplicemente, se dobbiamo pagare per 10.000,00 euro di lavori potremmo anche decidere di chiedere lo sconto in fattura per 5.000,00 e gli altri 5.000,00 portarli in detrazione nella nostra dichiarazione dei redditi.

Con la cessione del credito invece la detrazione di cui si ha diritto viene ceduta a terzi, di solito alle banche, assicurazioni, poste o altri intermediari.

Anche in questo caso è necessario darne comunicazione all’agenzia delle entrate con un visto di conformità rilasciato da un commercialista ed inviato in forma telematica; anche in questo caso la cessione può essere parziale.

La cessione del credito può essere effettuata a fine lavori oppure a stato avanzamento lavori ed a tal proposito è necessario sapere che per il superbonus gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due ed il primo può avvenire al 30 % dei lavori.

La cessione del credito può avvenire in due forme, in forma semplice o con finanziamento.

La cosiddetta forma semplice è sicuramente la forma più vantaggiosa ossia il contribuente anticipa i pagamenti ai fornitori e poi cede tutto il credito maturato ad esempio alla banca che lo acquista ad un prezzo stabilito oggi sappiamo che le banche si sono assestate sul 102% che viene liquidato direttamente sul c/c dopo aver verificato il passaggio nel cassetto fiscale del contribuente

in questo caso la cessione del credito avviene senza la concessione di una linea di credito, il contribuente non dovrà sostenere nessuna complicata istruttoria finanziaria dalla banca è chiaro che il contribuente dovrà avere la liquidità necessaria per eventualmente anticipare i pagamenti ai fornitori.

Nella cessione con finanziamento vuol dire che la banca anticipa la liquidità del contribuente nel caso in cui l’impresa non si assuma il rischio di arrivare fino almeno al primo stato avanzamento lavori del 30% ed il contribuente appunto non abbia la liquidità per anticipare i pagamenti al fornitore.

questo tipo di cessione del credito è appunto necessaria qualora il fornitore chieda un anticipo sui lavori, a questo punto la banca concede un finanziamento fino al primo stato avanzamento lavori.

Abbiamo visto che sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito è necessario darne comunicazione all’agenzia delle entrate solo nel caso di detrazione diretta nella propria dichiarazione dei redditi non serve dare comunicazione all’agenzia delle entrate.

Questa comunicazione va fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenuti i costi quindi per i costi sostenuti quest’anno andrà comunicata entro il 16 marzo 2022 e per i costi sostenuti per il 2022 entro il 16 marzo 2023.

La comunicazione va fatta su un apposito modello in via telematica con il visto di conformità.

L’agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita piattaforma nella quale far confluire tutti i passaggi dei credito di imposta cedibili, su questa piattaforma è possibile monitorare i crediti cedibili,

cedere i crediti, verificare l’accettazione crediti, consultare un elenco della cessione credito in cui si può verificare se un contribuente è un cedente o un cessionario.

I crediti accettati sulla piattaforma possono essere immediatamente ceduti a terzi anche parzialmente, al momento non sono stati posti limiti alla cessione.

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