Il bonus barriere architettoniche è una delle importanti novità inserite nella legge di bilancio 2022, l’agevolazione consiste in una detrazione pari al 75% delle spese sostenute per i lavori eseguiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno degli immobili.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Sappiamo già che i costi per l’abbattimento delle barriere architettoniche erano uno dei lavori trainati che potevano essere portati appunto in detrazione grazie ai lavori di superbonus al 110%, ma il Governo ha voluto fare di più, ossia inserire un bonus specifico per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche indipendentemente che vengano eseguiti altri lavori di superbonus.
L’incentivo consiste in una detrazione pari appunto al 75% dei costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori per l’eliminazione delle barriere, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La detrazione potrà avvenire come per il superbonus in 5 anni anziché in 10 ed anche per questo bonus si potrà optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Rientrano in questo incentivo tutte le spese sostenute per:
l’automazione degli impianti negli edifici condominiali o nelle singole unità abitative, i costi legati alla sostituzione di un vecchio impianto, rientrano nella detrazione anche i costi sostenuti per lo smaltimento del vecchio impianto.
Chiaramente perché la detrazione sia valida i lavori devono comunque sempre rispettare i requisiti della precedente legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche del 1989, con particolare riguardo ai principi di accessibilità, visitabilità e adattabilità.
- i condomini,
- Per quanto riguarda chi ha diritto ad ottenere questo tipo di bonus i soggetti sono gli stessi previsti per il superbonus ossia:
- le persone fisiche per gli edifici unifamiliari,
- gli IACP , le cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- le onlus o organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro,
- le associazioni e società sportive,
- ed i titolari di reddito d’impresa per le spese sulle parti comuni se l’immobile è sito all’interno di un edificio con una superficie disperdente lorda superiore al 50% adibita a scopo residenziale
Chiaramente la detrazione sarà ammessa solo se i lavori saranno eseguiti su edifici già esistenti e non sulle nuove costruzioni.
Anche in questo caso sono comunque stati introdotti dei massimali di spesa che sono:
- 50.000euro per gli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti;
- 40.000euro per i condomini fino a 8 unità abitative 30.000euro per i condomini oltre 8 unità abitative